Assegni al nucleo familiare: quali figli sono inclusi tra i componenti della famiglia e danno diritto all’incremento della prestazione.
Non tutti i figli sono uguali ai fini del diritto agli Anf, gli assegni al nucleo familiare: questo trattamento, che spetta alla generalità dei lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ad alcune categorie di pensionati, considera difatti soltanto alcuni componenti della famiglia anagrafica.
I figli, in particolare, sono considerati facenti parte del nucleo ai fini Anf soltanto se minorenni, inabili, o studenti, al di sotto di una determinata età (in base al numero dei componenti del nucleo familiare). Inoltre, per l’inclusione nel nucleo dei figli che si trovano in una situazione particolare (ad esempio, studenti maggiorenni, o figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio), deve essere richiesta una specifica autorizzazione all’Inps
Dunque, per quali figli spettano gli assegni familiari? Facciamo il punto della situazione, dopo aver ricordato come funzionano e a che cosa servono gli assegni al nucleo familiare.
Indice
- 1Come funzionano gli assegni familiari?
- 2A chi spettano gli assegni familiari?
- 3Quali figli fanno parte del nucleo familiare?
- 4Per quali figli è necessaria l’autorizzazione Inps?
Come funzionano gli assegni familiari?
Gli assegni al nucleo familiare, o Anf, sono una prestazione, a favore del lavoratore, del collaboratore o del pensionato, finalizzata al sostegno economico della sua famiglia.
Il trattamento è riconosciuto dall’Inps, ma anticipato dall’azienda in busta paga. In certi casi la prestazione è liquidata direttamente dall’Inps, ad esempio per chi percepisce ammortizzatori sociali a carico dell’Istituto.
L’ammontare degli assegni cambia a seconda della tipologia del nucleo familiare (con o senza disabili, con entrambi i genitori o unico genitore…), del numero dei componenti e del reddito complessivo della famiglia.
A chi spettano gli assegni familiari?
Hanno diritto agli Anf solo i dipendenti, i collaboratori o i pensionati che appartengono a nuclei familiari con una composizione specifica, che rientra in una delle seguenti tabelle:
- Tabella 11: riguarda i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
- Tabella 12: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (non sono presenti componenti inabili)
- Tabella 13: riguarda i nuclei con solo minori non inabili;
- Tabella 14: riguarda i nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile, oppure con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile;
- Tabella 15: riguarda i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (e almeno un componente inabile), oppure senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile;
- Tabella 16: riguarda i nuclei orfanili con almeno un minore e almeno un inabile;
- Tabella 19: riguarda i nuclei orfanili con solo maggiorenni inabili;
- Tabella 20 A: riguarda i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli ed almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
- Tabella 20 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli (e almeno un fratello, sorella o nipote inabile);
- Tabella 21 A: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote senza componenti inabili;
- Tabella 21 B: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, senza componenti inabili;
- Tabella 21 C: riguarda i nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);
- Tabella 21 D: riguarda i nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote, nei quali solo il richiedente è inabile.
Perché si abbia diritto agli assegni al nucleo familiare, è necessario che almeno il 70% del reddito del nucleo derivi da lavoro subordinato.
Quali figli fanno parte del nucleo familiare?
Fanno parte del nucleo, oltre al richiedente, i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o familiari assimilati) di età inferiore a 26 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Per quanto riguarda i figli, dunque, sono considerati facenti parte del nucleo solo i minorenni e gli inabili, oppure i maggiorenni sino a 21 anni, se studenti o apprendisti, nel caso in cui nel nucleo ci siano almeno quattro figli sotto i 26 anni.
Per quali figli è necessaria l’autorizzazione Inps?
Nel caso in cui chi richiede gli assegni si trovi in situazioni particolari (nucleo con coniugi separati o divorziati, genitori conviventi non coniugati, etc.), per inserire determinati familiari nel nucleo è necessaria un’autorizzazione preventiva dell’Inps, Anf 43, che deve essere richiesta presentando il modello di domanda Anf 42.
L’autorizzazione dell’Inps deve essere richiesta, nel dettaglio, per inserire nel nucleo:
- fratelli, sorelle e nipoti;
- figlidi genitori divorziati o separati legalmente (propri o del coniuge), figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dall’altro genitore, oppure figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, per i nuclei familiari composti da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- nipoti minori a carico del nonno o della nonna richiedente;
- familiari residenti all’estero;
- familiari disabili (in assenza di certificazione sanitaria);
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.
Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all’Anf43 è necessario allegare un ulteriore modulo, chiamato Anf/Fn.
La domanda di autorizzazione va sempre presentata all’Inps, anche se la richiesta Anf è presentata al datore di lavoro. La domanda di autorizzazione all’Inps può essere presentata tramite sito web, contact center o patronato: devono essere allegati alla richiesta i documenti che attestano la situazione di fatto del richiedente.