Il D.L. 124/2019, in vigore dal 27 ottobre 2019 e contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che dovrà essere convertito in legge, sta creando perplessità con particolare riguardo all’obbligo di pagare il modello F24, riferito alle paghe e contenente anche crediti maturati dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate già da subito, tenuto presente che la novità si applica ai crediti maturati dal 2019 e anche ai soggetti non titolari di partita Iva.
Tale modalità di invio dei pagamenti favorisce i controlli preventivi dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’effettiva spettanza dei crediti indicati sul modello F24.
La norma modifica l’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, determinando l’obbligo per il sostituto d’imposta/datore di lavoro, in presenza di crediti, di inoltrare la delega di pagamento a mezzo della procedura Entratel o Fisco-online, anziché tramite remote banking o similari.
La procedura consente, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazione di crediti, salvo quelli maturati in qualità di sostituti d’imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni prive del visto di conformità.
Dal mese di marzo 2020, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si dovrebbe applicare la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita.
Nella relazione illustrativa della norma si legge quali siano i requisiti necessari per poter utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:
• obbligo dal 2020 di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui (solo per imposte dirette/addizionali, Irap e imposte sostitutive oltre all’Iva, esclusi i crediti del sostituto d’imposta);
• obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva (anche per le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta/datori di lavoro per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, quali ad esempio i rimborsi da 730 e il bonus 80 euro).
L’articolo 3 dello statuto del contribuente, in tema di efficacia temporale delle norme tributarie, stabilisce che le disposizioni tributarie:
• non hanno effetto retroattivo e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
• non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Tale obbligo, inoltre, dovrebbe sussistere solo in caso di compensazione con debiti (erariali/contributivi, per esempio Iva o Inps) di natura diversa rispetto ai crediti del sostituto d’imposta (ritenute o addizionali), stando ai contenuti della risoluzione n. 68/E/2017 dell’Agenzia delle entrate.
Non risultano al momento chiarimenti ufficiali specifici sul tema. Il parere n. 2/2019 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene immediatamente applicabile la disposizione.
Ciò premesso:
• chi abbia già incaricato lo studio di pagare per suo conto il modello F24 non ha alcun problema, dato che noi già utilizziamo i servizi telematici dell’Agenzia;
• chi, invece, non ci avesse affidato l’incarico e ritenesse opportuno adeguarsi sin da subito alle novità, può farlo provvedendo direttamente (servono le credenziali per l’uso dei servizi telematici) o a mezzo intermediario (noi o il commercialista), previa richiesta.