Disoccupazione e Naspi: vediamo quando si ha diritto all’assegno di disoccupazione; quando si percepisce l’indennità di disoccupazione e quando invece si perde, non spetta o decade.
Come noto, si definisce disoccupato il soggetto che sia privo di occupazione e che, dunque, non abbia lavoro. Tuttavia, per percepire l’assegno di disoccupazione non è sufficiente essere disoccupati, ma è necessario anche che l’ultimo impiego sia stato perso per cause non riconducibili all’interessato o, comunque, per motivi del tutto estranei alla sua volontà. Nel dettaglio, la disoccupazione spetta in caso di:
- licenziamento;
- mancato rinnovo del contratto;
- dimissioni per giusta causa.
In questi casi, dunque, il lavoratore privo di impiego può presentare domanda al Centro per l’Impiego ed ottenere il predetto beneficio previdenziale di sostegno al reddito, vale a dire l’indennità di disoccupazione, purché si dichiari disponibile allo svolgimento di attività lavorative ed a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro.
Ci sono eventi, però, che possono portare alla perdita dello stato di disoccupazione, con relativo venir meno dell’indennità riconosciuta.
Scopriamo allora quali cause portano alla perdita del riconoscimento dello stato di disoccupato, quali le consegue e cosa fare in questi casi. Procediamo, però, per gradi. Vediamo, dunque, in primis cos’è l’indennità di disoccupazione Naspi, come richiederla e come salvaguardarla.
Indice
- 1Indennità di disoccupazione Naspi: cos’è e a chi aspetta
- 2Indennità di disoccupazione Naspi: a chi non spetta
- 3Indennità di disoccupazione Naspi: quando spetta
- 4Stato di disoccupazione involontario: che significa
- 5Stato di disoccupazione: quando si perde
- 6Perdita dello stato di disoccupazione per nuovo lavoro
- 7Perdita dello stato di disoccupazione per mancata accettazione di un nuovo lavoro
- 8Disoccupato: quando la nuova offerta di lavoro non può essere rifiutata
Indennità di disoccupazione Naspi: cos’è e a chi aspetta
L’indennità di disoccupazione Naspi rappresenta una prestazione economica, che a partire dal 1° maggio 2015 ha sostituito l’indennità di disoccupazione Aspl “Assicurazione Sociale per l’Impiego”.
L’indennità di disoccupazione Naspi viene riconosciuta su domanda del lavoratore dipendente che ha perduto involontariamente l’occupazione. Dunque, hanno diritto a tale indennità tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, a condizione che abbiano perduto il lavoro involontariamente.
Sono, inoltre, da considerare beneficiari della Naspi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato della PA.
Indennità di disoccupazione Naspi: a chi non spetta
Non sono legittimati ad ottenere l’indennità di disoccupazione i seguenti soggetti:
- dipendenti a tempo indeterminato delle PA;
- gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
Indennità di disoccupazione Naspi: quando spetta
I requisiti richiesti al fine di poter beneficiare dell’assegno di disoccupazione sono:
- stato di disoccupazione involontario;
- requisito contributivo: ovvero almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Al fine del riconoscimento del diritto sono idonee tutte le settimane retribuite, purché con retribuzione non inferiore ai minimali settimanali [1].Fanno eccezione i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti, per i quali si rimanda alla normativa per loro vigente;
- requisito lavorativo: ovvero almeno 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi.
Stato di disoccupazione involontario: che significa
Come anticipato, per poter ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che lo stato di disoccupazione sia involontario. Cerchiamo allora di spiegarci meglio.
Si considerano disoccupati tutti i lavoratori privi di impiego che dichiarano al Centro per l’Impiego la immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative ed alla partecipazione alle misure di politica del lavoro.
In virtù di tale status, il lavoratore privo di impiego ha diritto ad ottenere un’indennità per il sostegno del reddito, da parte dell’Inps.
Come già detto, tuttavia, ciò avviene in presenza di determinate condizioni, vale a dire quando il lavoro sia stato perso per licenziamento, mancato rinnovo del contratto o dimissioni per giusta causa [2]. In altre parole, l’assegno di disoccupazione non spetta nei casi in cui vi siano state dimissioni volontarie o una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi dovrà essere inoltrata all’Inps. Successivamente, la domanda viene trasmessa all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro [3], al fine dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Stato di disoccupazione: quando si perde
La legge riconosce al disoccupato non solo dei diritti, ma anche dei doveri che se non ottemperati comportano la perdita dello stato di disoccupazione e dell’indennità.
Una delle cause generatrici della perdita di tale riconoscimento è proprio l’assenza alle convocazioni del Centro per l’Impiego. Il Centro per l’Impiego, infatti, ha la facoltà di convocare in sede il disoccupato per diversi motivi, quali la conferma dello stato di disoccupazione, la redazione della profilazione personale, la stipula di un patto di servizio personalizzato e via discorrendo. Il disoccupato, dunque, ha l’onere di tenere incontri con il responsabile delle attività, conformemente alla frequenza indicata al momento della stipula del patto. L’assenza si considera legittima solo se giustificata con comunicazione congrua ed anticipata.
In mancanza di ciò, si applicano le sanzioni che seguono:
- alla 1° assenza ingiustificata, decurtazione di ¼ dell’indennità di disoccupazione Naspi;
- alla 2° assenza ingiustificata, decurtazione di 1 mese di Naspi;
- alla 3° assenza ingiustificata, perdita dello stato di disoccupazione.
Il disoccupato, inoltre, è tenuto a partecipare alle iniziative di politiche attive, selezionate da parte del Centro per l’Impiego. Nel caso di assenza ingiustificata, il disoccupato rischia la decurtazione di un mese di Naspi e, alla seconda assenza, la perdita dello stato di disoccupazione.
Perdita dello stato di disoccupazione per nuovo lavoro
Trovare un nuovo lavoro non comporta necessariamente la perdita dello stato di disoccupazione.
Nel caso in cui lo stipendio percepito con il nuovo lavoro risulta talmente basso non si perde la disoccupazione. Lo stesso vale anche se la durata del nuovo contratto di lavoro sia inferiore a 6 mesi, poiché in simili ipotesi non si può di certo parlare di reinserimento nel mercato del lavoro.
Viene da chiedersi, allora: quando un nuovo lavoro è idoneo a far venire meno la disoccupazione?
Ebbene, ciò avviene nei casi che seguono:
- quando il contratto di lavoro subordinato ha una durata superiore a 6 mesi.
Se, invece, il rapporto di lavoro sia inferiore ai 6 mesi, lo stato di disoccupazione viene solo sospeso;
- quando il reddito annuo percepito, derivato dall’attività di lavoro subordinato o parasubordinato, sia superiore ad 8mila euro;
- quando il reddito annuo derivante da lavoro autonomo (trattasi di quei casi in cui il disoccupato avvia una nuova attività) risulti superiore a 4mila euro.
Perdita dello stato di disoccupazione per mancata accettazione di un nuovo lavoro
Un’altra causa che può portare alla perdita del riconoscimento dello stato di disoccupazione e di conseguenza dell’indennità, è la mancata accettazione, da parte del disoccupato, di un nuovo lavoro offertogli, senza un giustificato motivo.
Ciò si spiega poiché, al momento della presentazione della richiesta dell’indennità, il disoccupato si rende immediatamente disponibile per un nuovo lavoro. Pertanto, ogni rifiuto delle offerte fatte pervenire dal Centro per l’Impiego, deve essere opportunatamente motivato.
Disoccupato: quando la nuova offerta di lavoro non può essere rifiutata
Sul punto si ci domanda: quando un’offerta di lavoro può ritenersi congrua al punto che un suo rifiuto può costare la perdita dello stato di disoccupazione e dell’indennità?
Ebbene, una recentissima circolare dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ha chiarito quando un’offerta di lavoro può ritenersi congrua, nel dettaglio:
Per il disoccupato da meno di 6 mesi, l’offerta di lavoro è congrua quando:
- la posizione di lavoro offerta è quella indicata nel patto di servizio;
- la distanza tra la sede di lavoro e di domicilio è di circa 50Km – 80 minuti;
- la retribuzione è pari a 1,2 volte l’importo Naspi;
- la durata del contratto è indeterminato o determinato di almeno 3 mesi;
- l’orario di lavoro è a tempo pieno o parziale, non inferiore all’80% dell’ultimo impiego.
Per il disoccupato da 6 a 12 mesi, invece, l’offerta è congrua quando:
- la posizione di lavoro è affine a quella indicata nel patto di servizio;
- la distanza tra sede lavoro e domicilio è di 50Km – 80 minuti;
- la retribuzione è 1,2 volte importo Naspi;
- il contratto è indeterminato o determinato di almeno 3 mesi;
- l’orario di lavoro è a tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego.
Per il disoccupato da più di 12 mesi:
- la posizione di lavoro rientra in altri settori lavorativi;
- la distanza sede-lavoro/domicilio è di 80Km – 100 minuti;
- la retribuzione è 1,2 volte l’importo Naspi;
- la durata del contratto è indeterminato o determinato di almeno 3 mesi;
- l’orario di lavoro è a tempo pieno o parziale non inferiore all’80% dell’ultimo impiego.
note
[1] Circolare Inps nn. 97/2003 e 163/2000; Corte Cost., sentenza n. 269/2002
[2] Art. 4 D.Lgs. n. 150/2015.
[3] Legge n. 638/83 e Legge 389/1989.
[4] Delibera Anpal del 20 febbraio 2018.