IL COMMITTENTE VERSA LE IMPOSTE PER L’APPALTATORE

Si comunica che il D.L. 124/2019, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2019, prevede nuovi adempimenti fiscali in capo al committente che ha affidato un’opera o un servizio a un appaltatore.
Tale nuovo adempimento decorrerà dal 1° gennaio 2020, fatti salvi eventuali correttivi che saranno posti dalla Legge di conversione del D.L..
Tale disposizione pone in capo all’appaltatore e ai committenti una serie di adempimenti, che di seguito si riepilogano.

Adempimenti in capo all’appaltatore

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese sub-appaltatrici dovranno corrispondere l’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento d’imposta dovuto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento prevista al 16 del mese successivo l’effettuazione del pagamento delle retribuzioni, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici. Entro i 5 giorni dal versamento, al fine di consentire al committente il “riscontro” dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, i medesimi soggetti dovranno trasmettere tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori (da ora, per semplicità, “Report Lavoratori”), identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
3. i dati identificativi del bonifico effettuato.
L’impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi potrà richiedere al committente la compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
A mente del comma 7, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per il versamento dell’imposta, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni non abbiano provveduto:
• all’esecuzione del versamento al committente;
• alla trasmissione della richiesta di scomputo dal valore da fatturare;
• alla trasmissione dei dati previsti nel report sopra indicato.

Il ruolo del committente

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, tramite modello di delega F24 entro la scadenza del 16 del mese, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Per consentire tale operazione con ogni probabilità il committente dovrà predisporre tante deleghe di pagamento F24 quanti sono gli appaltatori e i subappaltatori, indicando il codice fiscale degli stessi in apposita sezione. In questo senso sarebbe opportuno contrattualmente inserire una clausola nella quale specificare che l’appaltatore e i singoli subappaltatori provvederanno a consegnare apposita delega di pagamento compilata al committente.
Una volta ricevute le informazioni dei lavoratori interessati all’appalto, il committente dovrà verificare la coerenza numerica dell’importo indicato a titolo di ritenuta con quanto indicato a titolo di versamento. Si presume che il “riscontro” dovrà essere effettuato sul valore complessivo delle ritenute e non sul dettaglio dei singoli codici tributo.
I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

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