Innanzitutto, viene cancellata la previsione che introduceva la possibilità, dal 2020, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 446/1997, l’aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 – c.d. flat tax).
Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfetario, così come regolamentato dall’articolo 1, L. 190/2014:
i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 ss., D.Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir.
Inoltre, non possono accedere al regime dei forfetari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è, tuttavia, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.