A seguito della pubblicazione nella G.U. n.302 del 30 dicembre 2015, S.O. n.70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208).
Tra le principali disposizioni che riguardano la gestione e l’amministrazione dei rapporti di lavoro, si evidenzia che il co.178, art.1, estende a tutto il 2016 l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (L. n.190/14, art.1, co.118), riducendone in modo consistente l’ammontare, con un limite del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un importo massimo pari a € 3.250,00 su base annua e per una durata di due anni.
Si segnala inoltre la riproposizione, in via strutturale, della detassazione per la produttività, mediante un’imposta sostitutiva del 10%, entro un limite di importo di € 2.000,00 lordi, riferita a premi di risultato variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti sulla base del D.M. da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.
Rispetto alle edizioni precedenti della detassazione, è stata aggiunta l’interessante novità in favore dei c.d. premi sociali: se i premi sono fruiti mediante le somme e i valori di cui al co.2 e all’ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, sempre fino a € 2.000,00 lordi.
Reddito degli atleti professionisti |
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Co.8 | Viene abrogata la disposizione (art.51, co.4-bis, Tuir) che includeva nel reddito da lavoro dipendente – per gli atleti professionisti – una quota del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive. |
Reddito soci cooperativa artigiane | |
Co.114 | Fermo restando il loro trattamento previdenziale, ai fini Irpef si assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma. |
“Esonero” contributivo 2016 | |
Co.178-181 | Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo pari a € 3.250,00 su base annua. Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.
L’esonero non spetta nei seguenti casi: · lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro; · lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; · lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art.2539 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016; · lavoratori con contratto di apprendistato; · contratti di lavoro domestico. Per il settore agricolo l’esonero ha una disciplina particolare, prevista dal co.179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande. In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell’appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell’esonero, anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. |
Detassazione premi produttività | |
Co.182-183-185-186-187-188-189 | Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Nel D.M. sopra richiamato saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.
Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art.51, D.Lgs. n.81/15. Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini del riconoscimento del premio. La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al co.182, a € 50.000,00, condizione attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente. L’importo massimo detassabile è aumentato fino a un importo non superiore a € 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con D.M.. |
Detassazione premi sociali | |
Co.184 | Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al co.2 e all’ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, tali somme non concorrono, nel rispetto di € 2.000,00 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%. Occorre che le erogazioni avvengano in esecuzione di contratti aziendali o territoriali ex art.51, D.Lgs. 81/15. |
Modifiche art.51 Tuir: oneri utilità sociale e servizi educazione | |
Co.190 | Viene riscritta la lett.f, co.2, art.51 Tuir, relativa ai c.d. oneri di utilità sociale. In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenza al reddito imponibile dell’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art.12 Tuir per le finalità indicate dal co.1, art.100 Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).
Viene sostituita anche la lett.f-bis, co.2, art.51 Tuir, estesa ora alle somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio. Infine, è stato aggiunto il co.3-bis, sempre dell’art.51 Tuir, in base al quale l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. |
Contribuzione Gestione Separata | |
Co.203 | Per i lavoratori autonomi, con partita Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è confermata anche per il 2016 al 27%. |
Congedo di paternità | |
Co.205 | Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’art.4, co.24, lett.a), L. n.92/12, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 e il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. |
Rientro dei lavoratori dall’estero | |
Co.259 | Viene estesa ai lavoratori di cui all’art.2, co.1, L. n.238/10, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, l’esenzione dall’imponibile Irpef, fino all’80% del reddito, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo; in alternativa tali soggetti possono optare, con le modalità definite con provvedimento che sarà emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, per il regime agevolativo di cui all’art.16, D.Lgs. n.147/15 (il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare). |
Pensioni: i salvaguardati | |
Co.263-273 | La Legge di Stabilità interviene con la settima salvaguardia in relazione ai requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n.201/11, art.24, riforma Fornero), garantendo l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.
I lavoratori destinatari dell’intervento sono, in particolare: lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali; prosecutori volontari; lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato ‒ con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali nei limiti di determinati contingenti. Il trattamento pensionistico non può comunque decorrere prima del 1° gennaio 2016. I soggetti interessati devono presentare le istanze, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. L’Inps dovrà monitorare le domande, pubblicando on line i dati, non prendendo in considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti. |
Pensioni: opzione donna | |
Co.281 | Al fine di portare a conclusione la sperimentazione della c.d. opzione donna di cui all’art.1, co.9, L. n.243/04, tale facoltà è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. In base all’opzione donna, è concessa la facoltà alle lavoratrici per l’accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. |
Voucher baby sitting | |
Co.282-283 | È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. L’importo massimo del contributo è pari a € 600,00 mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale. |
Pensioni: part-time | |
Co.284 | Il datore di lavoro e il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
L’accordo per la trasformazione del rapporto, con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31/12/2018. |
Contratti di solidarietà espansivi | |
Co.285 | Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli Enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall’Inps. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive. |
Rivalutazioni pensioni 2014 | |
Co.288 | Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all’art.24, co.5, L. n.41/86, limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015, non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015. |
Detrazioni pensionati | |
Co.290 | È modificata la misura delle altre detrazioni dall’Irpef spettanti con riferimento ai redditi complessivi cui concorrono redditi di pensione. |
Riscatto laurea ai fini pensionistici | |
Co.298 | Viene abrogato il co.2, art.14, D.Lgs. n.503/92, che prevedeva la non cumulabilità del periodo di riscatto della laurea con altri periodi riscattati e non coperti da contribuzione. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. |
Penalizzazione pensioni anticipate | |
Co.299 | È estesa l’esclusione dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati, prevista dalla riforma Fornero (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni, art.24, co.10, D.L. n.201/11) per i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017, anche ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi (limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni. |
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga | |
Co.304-307 | È incrementato, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di mobilità in deroga. Per la concessione, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.83473/14, il trattamento di integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, spetta per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’art.3, co.5, del decreto del Ministro del Lavoro n.83473/14, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal T.U. di cui al D.P.R. n.218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3, decreto n.83473/14, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’art.1, co.253, L. n.228/12, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016. Per l’anno 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. |
Contratti di solidarietà di tipo B | |
Co.305 | In attuazione dell’art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, le disposizioni di cui all’art.5, co.5 e 8, D.L. n.148/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n.236/93, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali, qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016. |
Attività di pubblica utilità di lavoratori in mobilità | |
Co.306 | Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01, e successive modificazioni, nel territorio del Comune ove siano residenti. |
Trattamenti di integrazione salariale | |
Co.308-310 | Viene stabilito che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale.
Viene ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. n.148/15; sono escluse dall’applicazione di tale normativa le imprese elencate dall’art.3, D.Lgs. C.P.S. n.869/47: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate, possono essere assoggettate all’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni. È prorogato l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017. L’Inps riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. |
Abrogazione indennità co.co.co. – Legge Fornero | |
Co.390 | Vengono abrogati i commi da 51 a 53, art.2, L. n.92/12 (Legge Fornero), che prevedevano una specifica indennità per i collaboratori coordinati e continuativi ex D.Lgs. n.276/03, ovvero per quei soggetti che vantavano specifici requisiti: monocommittenza; reddito lordo anno precedente non superiore a € 20.000,00; accreditamento nell’anno di una mensilità presso la Gestione Separata; accreditamento nell’anno precedente di almeno 4 mensilità presso la Gestione Separata; periodo di disoccupazione di almeno 2 mesi nell’anno precedente senza interruzioni. |
Nuovo limite per pagamenti in contanti | |
Co.898 | Con la modifica dell’art.49, co.1, D.Lgs. n.231/07, il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, viene innalzato da € 1.000,00 a € 3.000,00. |
Dichiarazione precompilata e Caf | |
Co.951 |
È a carico del sostituto di imposta che comunica ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale, l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, i risultati finali delle dichiarazioni. Si consente ai Caf, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato ovvero, ancora, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie. |
Co.952 |
I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli artt.23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, decreto n.600/73, nonché dell’art.21, co.15, L. n.449/97, e dell’art.11, L. n.413/91, tenuti al rilascio della certificazione CU, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art.3, co.2-bis e 3, la dichiarazione 770, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. Le certificazioni CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art.3, co.2-bis e 3, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs. n.241/97, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nel 770. |
Co.956 | È reso permanente l’onere dell’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000,00 (abrogando le norme della Legge di Stabilità 2014, che prevedevano la cessazione di tale onere a decorrere dal 2016). |
Detrazione per spese funebri – Non residenti Schumacker | |
Co.954 |
Si amplia la platea dei beneficiari della detrazione per spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone (aggiornando il limite a € 1.550,00 per ciascuna di esse), non più limitata ai familiari. La detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria riguarda anche le università non statali, demandando la fissazione dell’importo da detrarre ad apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che deve tenere conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Viene estesa a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo) la modalità di determinazione dell’Irpef applicabile ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 Tuir (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. |