L’Inps ha chiarito le regole principali della nuova pensione Quota 100: a chi spetta, cumulo dei contributi, decorrenza, divieto di lavorare.
L’Inps, con una nuova circolare [1], ha illustrato le disposizioni principali relative alla nuova pensione con quota 100: si tratta di una tipologia di pensionamento introdotta dal decreto-legge in materia di reddito di cittadinanza e pensioni [2], che prevede dei requisiti flessibili per uscire dal lavoro. Per pensionarsi, difatti, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età e possedere 38 anni di contributi.
I 38 anni di contributi, peraltro, possono essere raggiunti anche attraverso il cumulo dei versamenti presenti in gestioni previdenziali diverse, se amministrate dall’Inps: ai fini del diritto alla pensione, sono sommati tutti i periodi non coincidenti, mentre ai fini della misura, cioè dell’importo del trattamento, valgono tutti i contributi accreditati. Nessuna penalizzazione è prevista nel calcolo della pensione, né il ricalcolo contributivo del trattamento.
L’uscita con Quota 100 è differita a causa dell’applicazione delle cosiddette finestre, dei periodi di attesa che cambiano a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore e della data di perfezionamento dei requisiti per la pensione.
Inoltre, la pensione Quota 100 è sospesa per chi produce redditi di lavoro dipendente e autonomo (esclusi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, sino a 5mila euro annui).
Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sulla pensione Quota 100: istruzioni dell’Inps.
Indice
- 1 A chi spetta la pensione quota 100?
- 2 Requisito contributivo per la quota 100
- 3 Quota 100: come funzionano le finestre?
- 4 Sospensione della pensione quota 100 per chi lavora
A chi spetta la pensione quota 100?
In primo luogo, può richiedere la pensione con quota 100 chi è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall’Inps, o alla gestione separata. Sono esclusi dalla Quota 100 gli iscritti in via esclusiva alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti e gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria; escluso anche il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.
I requisiti richiesti per la quota 100, ossia il compimento dei 62 anni di età ed il versamento di 38 anni di contributi, devono essere perfezionati nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021. La pensione può essere richiesta anche successivamente, se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2021.
Requisito contributivo per la quota 100
Il requisito di 38 anni di contributi per la Quota 100:
- non subisce gli adeguamenti alla speranza di vita;
- deve comprendere almeno 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità (sono esclusi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione), se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidata la pensione;
- è verificato tenendo conto delle regole della gestione previdenziale che liquida il trattamento;
- può essere raggiunto anche attraverso il cumulo gratuito dei versamenti accreditati presso le gestioni amministrate dall’Inps; per gli iscritti all’ex Enpals (gestione spettacolo e sport), è possibile cumulare i versamenti accreditati presso la gestione con i contributi accreditati presso l’Inps, secondo le disposizioni vigenti[3].
È possibile accedere alla pensione quota 100 anche avvalendosi dell’opzione contributiva [4]o della facoltà di computo dei versamenti nella gestione separata.
Quota 100: come funzionano le finestre?
La pensione quota 100 inizierà ad essere corrisposta da aprile 2019. Per evitare l’esodo di massa dei lavoratori con l’uscita anticipata quota 100, sono state reintrodotte le finestre di attesa, che spostano la decorrenza della pensione. In particolare:
- i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° aprile 2019;
- i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro l’entrata in vigore del decreto pensioni, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione il 1° agosto 2019;
- i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;
- la domanda di collocamento a riposo, per i dipendenti pubblici, deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- per i dipendenti del comparto scuola si applica la finestra unica di uscita.
In base a quanto esposto nel decreto, dunque, escluse le finestre per i dipendenti della scuola, e la finestra del 1° aprile e del 1° agosto, rispettivamente dedicate ai lavoratori del settore privato e pubblico, le ulteriori finestre saranno mobili, e non finestre fisse.
Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno successivo all’apertura della finestra.
Se, invece, il trattamento è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, la prima decorrenza utile della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.
Sospensione della pensione quota 100 per chi lavora
Una volta liquidato l’assegno di pensione, questo non è cumulabile, in base a quanto disposto dal decreto, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
L’impossibilità di cumulare la pensione coi redditi di lavoro opera sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall’Inps, a 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; il requisito è adeguato alla speranza di vita media).
Se si lavora mentre si percepisce la pensione con quota 100, e non è stata ancora compiuta l’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddito.
La pensione è sospesa per parte dell’annualità se l’interessato compie, nell’anno, l’età per la pensione di vecchiaia.
Se il reddito prodotto è di lavoro autonomo occasionale, la pensione è sospesa soltanto se il reddito supera i 5mila euro annui.
In ogni caso, l’interessato deve comunicare immediatamente all’Inps:
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito anche inferiore a 5mila euro lordi annui;
- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma occasionale, dalla quale derivi un reddito superiore a 5mila euro lordi annui.
In entrambi i casi, l’Inps provvede alla sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del reddito (per parte dell’anno, in caso di compimento dell’età pensionabile).
Le rate di pensione indebitamente corrisposte sono recuperate dall’Inps retroattivamente.
note
[1] Inps Circ. n. 11/2019.
[2] Art.14, DL 4/2019.
[3] Art.16 DPR n.1420/1971.
[4] L. 335/1995.