Quando si parla di lavoro si affronta un argomento molto delicato, particolarmente complesso ed in continua evoluzione. I rapporti di lavoro, difatti, possono avere numerose peculiarità: al contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, difatti, si sono affiancate negli anni numerose tipologie di contratti “cosiddetti” flessibili, dal contratto a termine a quello stagionale, dalla somministrazione al lavoro a chiamata, sino ad arrivare al nuovo contratto di prestazione occasionale. Per non parlare delle disposizioni che regolamentano ciascun rapporto di lavoro derivanti dai contratti collettivi, che possono cambiare a seconda dell’inquadramento del lavoratore e della sua anzianità, o, ancora, delle disposizioni in materia di contributi ed assicurazione, o, ancora, di incentivi all’assunzione. Oltre alla legge ed ai contratti collettivi, bisogna aver riguardo anche alle circolari del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail (quando si toccano aspetti fiscali collegati al rapporto lavorativo, anche dell’Agenzia delle Entrate).
Le novità sono quasi quotidiane: per restare aggiornati è necessario leggere i giornali o, in alternativa, leggere ogni giorno la Gazzetta Ufficiale, le informative sindacali riguardo ai contratti collettivi, le circolari e i messaggi degli enti preposti.
Sospensione dei contributi per i lavoratori autonomi in malattia:
L’Inps, con una nuova circolare [18], ha illustrato come usufruire delle nuove possibilità offerte dal Jobs Act dei lavoratori autonomi [19], che riconoscono una tutela più ampia alla maternità e alla malattia degli imprenditori e dei liberi professionisti.
In particolare, il Jobs Act autonomi introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, di sospendere il versamento contributivo.
La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Queste disposizioni interessano sia i titolari di partita IVA, sia i collaboratori coordinati e continuativi .
Come noto, l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti:
- al professionista, se titolare di partita Iva o associato;
- al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo: - inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo: - indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale; - effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Aumentano gli assegni al nucleo familiare:
L’Inps, con una nuova circolare [17], ha reso noto che sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare (Anf), in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.
La rivalutazione è dovuta alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’Istat tra l’anno 2016 e l’anno 2017, pari al +1,1%. Si tratta della variazione intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare e l’anno immediatamente precedente.
Alla circolare Inps sono state allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, assieme ai corrispondenti importi mensili degli Anf, da applicare dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali degli assegni al nucleo familiare.
Bonus ricollocazione per i cassintegrati:
I lavoratori in cassa integrazione straordinaria possono beneficiare di nuovi incentivi. Grazie ai nuovi accordi di ricollocazione, possono infatti iniziare subito un percorso di formazione per la ricerca di un nuovo lavoro, col supporto dei servizi per l’impiego del tuo territorio. In particolare, i lavoratori in Cigs hanno diritto a un assegno di ricollocazione sino a 5mila euro e, nel caso in cui riescano a trovare un nuovo lavoro, al 50% dell’indennità di Cigs residua. Inoltre, le aziende sono incentivate ad assumere i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, con uno sgravio contributivo del 50%: chi assume un lavoratore in Cigs, in pratica, paga la metà dei contributi dovuti.
Assegno di ricollocazione dal mese di maggio
L’Anpal ha appena reso noto, con una nuova delibera [16], il rinvio al mese di maggio 2018 dell’entrata a regime dell‘assegno di ricollocazione. Si tratta di un voucher che può arrivare sino a 5mila euro, destinato ai disoccupati che percepiscono la Naspi da oltre 4 mesi e recentemente esteso ai beneficiari del reddito di inclusione (Rei) e ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Cigs), inclusi negli accordi di ricollocazione.
L’assegno di ricollocazione non è incamerato direttamente dal lavoratore, ma dai servizi per l’impiego, nel caso in cui l’attività di assistenza intensiva alla ricollocazione si concluda con un successo occupazionale. Il rimborso spettante, nel dettaglio, varia dai mille ai 5mila euro, in base al profilo personale di occupabilità del beneficiario, per ogni contratto a tempo indeterminato. Questi importi si dimezzano nel caso di contratti a tempo determinato di almeno sei mesi, e si riducono ancora nel caso di contratti di durata di tre mesi. Se l’assistito non trova lavoro, agli operatori spetta solo un importo (Fee4services) pari a 106,50 euro.
Vietati i software che monitorano i dipendenti senza autorizzazione:
I software che non servono soltanto ad agevolare la gestione delle pratiche dei lavoratori, ma che li monitorano, memorizzando i dati personali riferibili all’attività dei singoli dipendenti ed estraendo report relativi al servizio svolto, devono essere preventivamente autorizzati. L’autorizzazione è necessaria, ad esempio, per i gestionali utilizzati nei call center, quando estraggono report giornalieri sulla durata e la causale delle chiamate, sul numero di telefonate ricevute e su altre informazioni collegate.
L’autorizzazione è necessaria anche quando i dati non hanno un’associazione immediata col nominativo del dipendente, ma sono comunque abbinabili al codice operatore, oppure possono essere incrociati consultando informazioni conservate in sistemi separati.
In questi casi, il Garante della privacy ha escluso che si tratti di sistemi assimilabili agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, come tali non soggetti ad autorizzazione secondo lo Statuto dei lavoratori [13]. Si tratta invece di strumenti di controllo a distanza, che come tali devono essere assoggettati all’apposita procedura di autorizzazione.
Inoltre, questi sistemi violano il Codice della privacy [14], se ai dipendenti non è fornita un’informativa completa e dettagliata circa le effettive modalità e finalità delle operazioni di trattamento rese possibili dall’applicativo [15].
Fondo di integrazione salariale Fis: innalzamento del tetto aziendale:
L’Inps, con un nuovo messaggio [12], ha ricordato che la legge di bilancio 2018 ha recentemente modificato la normativa sul Fondo di integrazione salariale, nella parte in cui disciplina il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo, assegno ordinario e assegno di solidarietà, cioè il cosiddetto tetto aziendale.
Nello specifico, questo limite è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dall’azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. Resta, in ogni caso, confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.
Durata massima assegno ordinario e assegno di solidarietà:
L’Inps ha chiarito che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle prestazioni (assegno ordinario e di solidarietà) per ciascuna unità produttiva, la durata dell’assegno di solidarietà viene contata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene contata per intero.
Domande assegno ordinario e assegno di solidarietà:
Per quanto riguarda l’inserimento del ticket esclusivamente per le domande delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, l’Inps fa presente che il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Operativi il bonus Neet e il bonus occupazione Sud:
Arriva finalmente il via libera dell’Inps, con due nuove circolari [11], ai cosiddetti bonus assunzione Garanzia giovani e bonus assunzione Sud, ossia all’Incentivo occupazione Neet ed all’Incentivo occupazione Mezzogiorno. Si tratta, in entrambi i casi, di un esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori giovani e disoccupati, che può arrivare, per un massimo di 12 mesi, al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Entrambi gli incentivi possono essere cumulati col nuovo esonero contributivo per l’assunzione di giovani previsto dalla legge di Bilancio 2018, e possono essere applicati ai contratti a tempo indeterminato ed ai contratti di apprendistato professionalizzante. Gli incentivi possono essere richiesti all’Inps, in via telematica, attraverso l’applicazione Diresco, dichiarazioni di responsabilità del contribuente.
Il periodo di maternità vale per la promozione:
Se il datore di lavoro che non conteggia, ai fini dell’avanzamento di carriera automatico previsto dal contratto collettivo, i periodi in cui il lavoratore o la lavoratrice ha beneficiato del congedo di maternità e di quello parentale, il suo comportamento è illegittimo: lo ha stabilito la Corte d’appello di Venezia, con una recente sentenza [10]. In particolare, il comportamento è stato giudicato dalla Corte discriminatorio: nonostante il contratto collettivo applicato stabilisca il diritto alla progressione di carriera solo per il servizio effettivo, difatti, nell’interpretazione della clausole collettive bisogna tener presente il quadro complessivo disegnato da norme costituzionali ed europee, così come interpretate dalla prevalente giurisprudenza.
Contratti collettivi col bollino blu:
Con una nuova circolare [9], l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso atto del fenomeno, sempre più diffuso, dell’utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di contratti collettivi che prevedono delle retribuzioni minime notevolmente più basse rispetto a quelle previste dai contratti maggiormente rappresentativi. Questo gioco al ribasso finirà presto, in quanto il Cnel individuerà i contratti maggiormente rappresentativi con un bollino blu: soltanto l’applicazione di questi contratti potrà dare luogo a benefici economici, normativi e contributivi, come gli incentivi all’assunzione.
Nuovo accordo sulla contrattazione e le relazioni industriali:
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno firmato ieri, 9 marzo 2018, l’accordo sulla contrattazione e sulle relazioni industriali. I temi affrontati sono molteplici, dal welfare, ai contratti collettivi, alla sicurezza, al cuneo fiscale, al Mezzogiorno e alla formazione. Ora le linee guida contenute nel documento dovranno essere attuate, partendo dal confronto, tra le parti sociali, dei singoli capitoli del documento. In base a quanto stabilito nell’accordo, la contrattazione collettiva continuerà ad articolarsi su due livelli, nazionale e territoriale, o aziendale: uno dei principali obiettivi dei nuovi contratti è il miglioramento del valore reale delle retribuzioni, senza trascurare, però, la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali.
In particolare, i contratti nazionali di categoria definiranno il trattamento economico complessivo (Tec), composto dal trattamento economico minimo (Tem, o minimo tabellare) e dalle ulteriori voci, come scatti di anzianità ed Edr, comuni ai lavoratori del settore. Saranno in seguito individuati i minimi tabellari per la vigenza contrattuale, la cui variazione avverrà secondo gli scostamenti registrati dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi europei. In ogni caso, il modello di contrattazione definito nell’accordo è flessibile e lascia alle parti, e ai singoli contratti collettivi, la possibilità di stabilire le tempistiche degli aumenti e la loro distribuzione tra contrattazione di primo e di secondo livello.
Dall’accordo emerge anche la centralità del welfare aziendale (prestazioni di assistenza, interventi volti alla conciliazione tra lavoro e famiglia…), che dovrà essere rafforzato dai nuovi contratti, ma che comunque manterrà la sua natura integrativa rispetto agli interventi pubblici.
Fondamentale anche la formazione, soprattutto finalizzata all’apprendimento e all’utilizzo delle nuove tecnologie; saranno poi rafforzati il sistema di alternanza scuola-lavoro ed i contratti di apprendistato.
Nessun danno al lavoratore per https:\/\/www.consulentedellavoromilano.comità del contratto a termine:
In caso di https:\/\/www.consulentedellavoromilano.comità del contratto a termine stipulato con la pubblica amministrazione, il danno derivante dalla perdita di occasioni lavorative deve essere dimostrato, mentre resta dovuta un’indennità forfettaria da quantificare fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea [8], in quanto gli Stati membri hanno un margine di discrezionalità nella scelta degli strumenti utilizzabili per contrastare l’abuso dei contratti a termine. Inoltre, secondo la Corte, il diritto dell’Unione Europea non prevede alcun obbligo di stabilizzare il rapporto di lavoro a seguito di contratto illegittimo, pubblico o privato, così come non impone l’adozione di misure identiche per situazioni diverse; pertanto, gli Stati membri sono liberi di prevedere conseguenze diverse all’illegittimità del contratto nel settore pubblico e nel settore privato (in quest’ultimo settore, lo ricordiamo, oltre a un’indennità forfettaria è prevista anche la conversione del rapporto).
In ogni caso, il giudice può alleggerire l’onere della prova a carico del lavoratore utilizzando presunzioni.
Cu compilata dall’Inps per i lavoratori occasionali:
Chi lavora con i nuovi contratti di prestazione occasionale (nuovi voucher) troverà la Certificazione unica 2018 (Cu 2018, si tratta del modello che sostituisce il cud) direttamente nel proprio profilo personale all’interno del sito web dell’Inps.
L’utilizzatore di prestazioni occasionali non deve compilare la certificazione unica per il lavoratore.
La casella interessata dalla Cu è la numero 49. Nella pagina 62 delle istruzioni ministeriali sulla Cu 2018, in relazione alla casella 49 della certificazione, in cui si deve indicare il tipo di rapporto con riferimento alla gestione separata Inps per i parasubordinati, sono indicati anche i codici 98 e 99 da usare per indicare, rispettivamente, il libretto famiglia o il contratto di prestazione occasionale.
A questo riguardo, quindi, l’Inps ha precisato che l’utilizzatore del contratto o del libretto non deve compilare la certificazione unica per il lavoratore occasionale, in quanto l’adempimento è a carico dell’istituto di previdenza.
Offerta di lavoro congrua e perdita della disoccupazione in caso di rifiuto:
Un’offerta di lavoro, secondo quanto chiarito da un recente intervento dell’Anpal (l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), sulla base della recente normativa [2], è considerata congrua se possiede i seguenti requisiti:
- corrisponde alle competenze del lavoratore;
- la distanza tra la residenza del lavoratore e quella del luogo di lavoro non supera i 50 km, e in ogni caso deve essere raggiungibile in non più di 80 minuti con i mezzi pubblici; se il lavoratore è disoccupato da oltre 12 mesi, l’offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio (56 km se mancano i mezzi pubblici), o sia raggiungibile in media in 100 minuti con i mezzi pubblici;
- la retribuzione deve superare del 20% l’indennità di disoccupazione, se il lavoratore percepisce la Naspi;
- l’assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato, con paga non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva; l’assunzione può essere anche a termine, ma in questo caso deve avere una durata di almeno di tre mesi; se il contratto è part-time l’orario deve essere non inferiore all’80% dell’orario dell’ultimo rapporto di lavoro;
Se al disoccupato viene proposta un’offerta di lavoro avente tutte le caratteristiche richieste per essere valutata congrua, e l’offerta viene rifiutata, questi decade dalla Naspi (e dalle altre prestazioni percepite) e dallo stato di disoccupazione, salvo giustificato motivo, ad esempio malattia o infortunio. Il giustificato motivo che impedisce l’accettazione di un’offerta di lavoro deve essere comunicato e documentato entro due giorni dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.
Permessi elettorali:
Tutti i partecipanti alle operazioni elettorali, per legge [2], hanno diritto ad appositi permessi retribuiti, per tutta la durata delle operazioni. Inoltre, se le elezioni si svolgono in un giorno non lavorativo o festivo, si ha diritto ad un riposo compensativo, perché le operazioni presso il seggio sono considerate a tutti gli effetti come attività lavorativa.
Nello specifico, possono beneficiare dei permessi retribuiti per la partecipazione alle elezioni tutti i lavoratori dipendenti nominati:
- presidente;
- vicepresidente;
- segretario;
- scrutatore;
- rappresentante di lista;
- rappresentante di gruppo di partiti;
- rappresentante di comitati promotori di referendum.
Questi lavoratori, nominati presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro, fruendo di permessi retribuiti, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
I permessi retribuiti spettano anche ai componenti degli uffici centrali elettorali (costituiti nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti).
I giorni di assenza per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo comporta che, in via generale, i giorni lavorativi passati al seggio sono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Se le operazioni elettorali si svolgono durante una giornata festiva o non lavorata, come il sabato per chi ha la settimana corta, la giornata è compensata con quote giornaliere (non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. In alternativa, la giornata di permesso elettorale è recuperata con una giornata di riposo compensativo.
Rete d’interscambio per chi ha perso il lavoro:
L’Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha annunciato che sta per diventare operativa una rete d’interscambio tra domanda e offerta di lavoro, a favore dei lavoratori che hanno perso l’impiego in un determinato settore. Ad esempio, i lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento da parte di una ditta operante nelle telecomunicazioni (il primo settore che sperimenterà la rete d’interscambio) saranno inseriti in una banca dati riservata alle aziende dello stesso settore che cercano lavoratori. In questo modo, cioè avvalendosi di candidature e offerte mirate, si dovrebbe accelerare il reimpiego.
Limiti al contratto a tempo determinato:
Il contratto a termine è stato modificato dal recente testo unico dei contratti di lavoro [3]: nonostante sia stata abolita l’indicazione di una causale che giustifichi l’apposizione del termine al contratto di lavoro (salvo la necessità di attestare comunque le esigenze che giustifichino la temporaneità, per gli enti pubblici), resta un forte limite all’utilizzo del tempo determinato, ossia l’individuazione della percentuale massima dei possibili contratti stipulabili. Il numero di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente, nella generalità dei casi, il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Ci sono però delle eccezioni previste dai contratti collettivi, oppure per particolari tipologie di rapporto, come il rapporto di lavoro stagionale.
Per gli enti pubblici locali, in base alle previsioni del nuovo contratto collettivo, è consentito superare il limite in caso di :
- attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione per l’accrescimento di quelli esistenti;
- particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi;
- supplenze del personale docente ed educativo;
- assunzioni per l’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali (solo tempo determinato);
- personale su progetti finanziati con fondi Ue, statali, regionali o privati;
- eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione (solo tempo determinato).
Diritto di precedenza per i lavoratori a termine:
I lavoratori che hanno prestato la propria attività con uno o più contratti a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto. Il diritto di precedenza, però, vale solo se la nuova posizione aperta corrisponde alle stesse mansioni già svolte in esecuzione del contratto a termine. Sono fatte salve eventuali deroghe disposte dai contratti collettivi; inoltre, il lavoratore ha l’onere di manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza non opera in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un altro lavoratore a termine, in quanto non si tratta di una nuova assunzione. Bisogna poi precisare che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a informare il dipendente della spettanza del diritto di precedenza, specificandolo nel contratto di lavoro.
Diritto di precedenza per le lavoratrici in maternità:
Per quanto riguarda le lavoratrici a termine in congedo di maternità, il periodo di assenza è computato come attività lavorativa ai fini del diritto di precedenza. In pratica, il congedo di maternità conta come periodo lavorato. Inoltre, queste lavoratrici hanno il diritto di precedenza anche per le assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro, se le mansioni coincidono, nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali:
I lavoratori stagionali che hanno prestato la propria opera per almeno 3 mesi complessivi (anche in esecuzione di più contratti) hanno il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a carattere stagionale: devono però manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del contratto. Anche questi lavoratori devono essere obbligatoriamente informati della spettanza del diritto, con specifica nel contratto di lavoro.
Lavoratori domestici, aumenti dello stipendio e dei contributi:
Paga più alta, anche se di poco, per colf e badanti e per tutti i collaboratori domestici in generale: è stato difatti recentemente concluso il nuovo accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, che comporta l’aumento delle retribuzioni minime da corrispondere a partire dal 1° gennaio 2018.
Gli aumenti riguardano sia la paga oraria che quella mensilizzata, assieme alle altre tipologie di retribuzione previste, come i compensi per assistenza notturna e l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Apprendistato per i disoccupati: formazione
Il Ministero del Lavoro, con una recente risposta ad un interpello [4], ha chiarito che la formazione di base e trasversale, obbligatoria per la generalità degli apprendisti, risulta non necessaria per i lavoratori maggiori di 29 anni beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale assunti in apprendistato professionalizzante, che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.
Allo stesso modo, il Ministero del Lavoro ritiene non necessaria l’erogazione della formazione di base e trasversale nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione di tali competenze, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.
Aumento giornate congedo papà
Aumenta da 2 a 4 giorni, nel 2018, il congedo obbligatorio per i papà, uno strumento ancora poco conosciuto che consente al lavoratore, divenuto padre da poco, di assentarsi col diritto alla retribuzione piena.
Divieto di pagare lo stipendio in contanti:
La guerra ai contanti segna una nuova tappa: dal 1° luglio 2018, difatti, si aggiunge un nuovo divieto di pagamento con strumenti non tracciabili, che riguarda le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori. In pratica, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti privati avranno l’obbligo di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante: lo ha stabilito la legge di Bilancio 2018 [5], con la finalità di combattere l’evasione, prevedendo delle severe sanzioni per chi trasgredisce alle nuove regole.
Nuovo bonus assunzione triennale:
Torna il bonus occupazione, conosciuto anche come esonero contributivo triennale: questa misura, introdotta per la prima volta nel 2015, consiste in un incentivo che consente di ridurre i contributi a carico dell’azienda pagati all’Inps, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2015 l’esonero era pari al 100% dei contributi Inps ed aveva una durata di 3 anni, poi è stato prorogato nel 2016 ma ridotto al 40% ed a due anni di durata, per lasciare spazio nel 2017 a bonus assunzione circoscritti a limitate categorie di lavoratori e di aziende.
Per il 2018, l’esonero contributivo diventa strutturale, riguarda tutte le aziende del settore privato e ritorna alla durata originaria di 36 mesi, ma con una riduzione dei contributi parziale, pari al 50%, salvo alcune eccezioni; è inoltre limitato alle assunzioni di lavoratori under 35. Dal 2019 riguarda le sole assunzioni di giovani under 30. È prevista anche una clausola anti-licenziamento, secondo la quale il lavoratore dovrà essere mantenuto in organico per un determinato periodo minimo, pena la restituzione degli sgravi.
Assunzione obbligatoria immediata di disabili:
Assunzione immediata di disabili per le aziende che hanno in organico almeno 15 dipendenti: dal 2018, infatti, non si applica più la norma [6] che prevedeva l’obbligo di assumere almeno un disabile a partire dalla sedicesima assunzione, così come cessa di applicarsi il regime transitorio [7], che fa decorrere quest’obbligo dopo 1 anno e 60 giorni dalla sedicesima assunzione.
Le aziende che non si sono ancora messe, in regola, dunque, devono correre ai ripari e assumere entro il 1° marzo 2018 almeno un disabile appartenente alle categorie protette. Chi, invece, supererà i 14 dipendenti in organico successivamente, avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Questo termine vale anche per il superamento delle soglie successive.
Bonus alternanza scuola lavoro:
Per l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi che hanno svolto nella stessa azienda dei periodi di alternanza scuola lavoro (in misura pari ad almeno il 30% del totale delle ore previste), o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello, è stato prorogato lo sgravio del 100% dei contributi per i primi 3 anni di contratto. L’incentivo sarà applicabile se il lavoratore viene assunto entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale.
Anche in questo caso lo sconto si applicherà solo sull’aliquota dovuta dal datore di lavoro, con un tetto massimo di sgravio annuo pari a 3mila euro.
Proroga del bonus Sud:
Con un recente decreto dell’Anpal è stato poi prorogato anche il bonus Sud, che offre l’esonero totale dai contributi per chi assume nelle regioni del Mezzogiorno.
In particolare, il bonus occupazione Sud è un incentivo che può essere applicato alle sole aziende situate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
Questo bonus riguarda i datori di lavoro privati che (senza esservi obbligati) assumono:
- giovani disoccupatidi età compresa tra 16 e 24 anni;
- lavoratori con almeno 25 anni di età, privi di impiegoregolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Sono incentivate:
- le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di apprendistatoprofessionalizzante o di mestiere (a tempo pieno o part time);
- le trasformazioni a tempo indeterminatodi rapporti a tempo determinato (non è richiesto il requisito della disoccupazione).
Sono invece escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio (voucher) e intermittente.
L’incentivo consiste nell’esonero totale dai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Inps, nel limite massimo di 8.060 euro annui.
Bonus ricollocazione per i cassintegrati
Per i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo, sono state programmate nuove misure di politica attiva del lavoro. Le misure sono finalizzate a ricollocare il lavoratore prima che le procedure di mobilità siano terminate: in parole semplici, saranno garantiti dei nuovi posti di lavoro agli esuberi ancora prima che questi siano licenziati.
Nel dettaglio, I lavoratori in cassaintegrazione straordinaria (Cigs) potranno fruire della ricollocazione anticipata. Si tratta di un percorso che, dopo un primo periodo di formazione, prevede la ricollocazione dei lavoratori in Cigs in un nuovo posto di lavoro: il tutto avviene durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, quindi prima del licenziamento.
Il percorso avrà una durata di 6 mesi, prorogabili di altri 6: in alcuni casi potrà durare per tutto il periodo della Cigs, quindi sino a 24 mesi.
L’adesione al percorso e la ricollocazione anticipata avranno dei vantaggi sia per le aziende che assumono, che beneficeranno di un bonus contributivo, che per i lavoratori, che potranno ottenere il 50% della Cigs assieme a un incentivo all’esodo.
Credito d’imposta per la formazione dei lavoratori:
Completano il pacchetto lavoro una nuova serie di incentivi sulla formazione dei lavoratori. Nel dettaglio, è previsto un credito d’imposta per le spese relative ai costi del personale impegnato in corsi di formazione su: informatica, tecniche e tecnologie di produzione, vendita e marketing concentrate su almeno una tecnologia 4.0. Le tecnologie oggetto degli incentivi alla formazione riguarderanno big data, cloud e fog computing, cyber-security e sistemi cyber-fisici, realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva.
Incentivi all’assunzione ancora operativi nel 2018:
Nonostante nel 2018 siano stati introdotti nuovi incentivi per l’assunzione dei dipendenti, restano in piedi numerose agevolazioni in vigore da anni. Resta valido, ad esempio, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro per l’assunzione di:
- donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate;
- donne disoccupate da almeno 6 mesi, occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;
- donne disoccupate da almeno 24 mesi;
- lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 annidi età, disoccupati da almeno 12 mesi.
L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:
- sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
- sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.
Restano validi anche gli incentivi per chi assume col contratto di apprendistato professionalizzante.
In particolare, per chi assume attraverso questo strumento sono previste agevolazioni economiche e contributive, come la possibilità d’inquadrare l’apprendista sino a 2 livelli inferiori e di beneficiare di una contribuzione ridotta.
Se l’apprendista assunto, poi. è un under 30 iscritto al programma Garanzia Giovani, il datore di lavoro ha diritto a un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, sino a un massimo di 8.060 euro l’anno.
Continua ad essere operativa anche l’agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono per sostituire personale (dipendente o lavoratrici autonome) assente per maternità.
L’assunzione deve avvenire con contratto a termine (anche part-time), e consiste in una riduzione del 50% dei contributi e dei premi assicurativi Inail a carico azienda, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito.
Sopravvive, infine, l’incentivo all’assunzione di percettori di disoccupazione Naspi (l’indennità che sostituisce Aspi e Mini- Aspi). Quest’agevolazione, riservata a chi assume un lavoratore mentre ancora percepisce l’indennità di disoccupazione, dà diritto al riconoscimento al datore di lavoro di un incentivo pari al 20% della Naspi ancora spettante al neoassunto.
note
[1] Art. 25 Dlgs n. 150/2015.
[2] Art. 119 DPR 361/57; Art. 11 L. 53/90; L. 69/92; Art. 1, c. 399, L. 147/2013.
[3] D.lgs. n.81/2015
[4] Min. Lavoro, Risp. Interpello n.5/2017.
[5] Art.1, Co. 910-913, L. 205/2017.
[6] Art.3, Co.2, L. 69/1999.
[7] Art.2, Co.2, Dpr 333/2000.
[8] Corte di Giustizia Europea, causa C-494/16 .
[9] Inl Circ. n. 3/2018.
[10] C. D’App. Venezia, sent. n.841/2018.
[11] Inps Circ. n.48 e 49/2018.
[12] Inps Mess. n.1403/2018.
[13] Art.4, L. 300/1970.
[14] D.lgs. 196/2003.
[15] Garante Privacy, provv. 139/2018.
[16] Anpal, Del. 14/2018.
[17] Inps Circ. n.68/2018.
[18] Inps Circ. n.69/2018.
[19] D.lgs.81/2017.